Art. 3.

      1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono la regione Puglia, i piccoli comuni del subappennino Dauno, nonché gli enti pubblici e privati indicati dai comuni medesimi.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano un'intesa volta ad individuare le azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché a fissare le modalità di partecipazione degli enti deputati al perseguimento delle finalità stesse.
      3. L'intesa di cui al comma 2 è definita sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dalla presente legge, nonché delle ulteriori risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Puglia e di altri enti pubblici e privati. L'intesa di cui al comma 2 definisce altresì le modalità di coordinamento degli interventi.
      4. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le sovrintendenze competenti per materia e per territorio.